Art. 4.
(Rilascio dell'attestato e iscrizione nell'elenco nazionale).

      1. Al termine dei corsi presso gli enti accreditati di cui all'articolo 2, agli allievi è rilasciato un attestato di frequenza e di superamento degli esami finali che consente l'iscrizione presso il Registro nazionale di cui all'articolo 6, nonché l'esercizio della professione.
      2. L'esame finale di cui al comma 1, è sostenuto da ogni allievo dinanzi ad una commissione dell'ente accreditato di cui all'articolo 2, con la partecipazione di due rappresentanti delle associazioni degli operatori della relativa disciplina, un rappresentante delle associazioni dei consumatori e un rappresentante della regione.

 

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